Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Art. 1
1. E’ costituita la Società cooperativa denominata “A.S.P.I.C. Società cooperativa sociale di solidarietà”.
2. La società ha sede nel Comune di Roma.
3. L’Organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2
1. La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

TITOLO II – SCOPO ED OGGETTO

Art. 3
1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
2. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell’art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991.
3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4
1. Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita nell’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all’art. 1, lettera a), della legge n. 381/1991 ed in tale ambito:

  • favorire la crescita e lo sviluppo individuale e collettivo, creandone i presupposti e le condizioni socio-sanitarie, educative e psicologiche;
  • prevenire manifestazioni di disagio a livello del singolo e della comunità, strutturando interventi finalizzati, integrati e rispondenti alle diverse esigenze di sensibilizzazione, sostegno, cura, accoglienza, educazione, assistenza, del contesto operativo di riferimento;
  • realizzare strutture consultoriali polivalenti che rispondano alle necessità di prevenzione, counseling e psicoterapia, orientamento e formazione per diverse fasce di età e tipologie di utenti;
  • attivare e gestire centri, servizi e comunità dirette alla prima accoglienza, all’educazione, riabilitazione, formazione e inserimento professionale dei minori a rischio e di altre fasce di emarginazione (disabili, tossicodipendenti, ex detenuti e simili);
  • attuare servizi integrativi della vita familiare, scolastica, sociale (centri di ascolto per adolescenti, centri psico-pedagogici per il recupero sociale ed iniziative ricreativo-culturali per le diverse fasce di emarginazione, centri e iniziative di integrazione culturale per immigrati; laboratori di educazione al movimento psico-corporeo, creatività e comunicazione globale di sviluppo, sviluppo della comunicazione affettiva e sessuale:
  • attuare servizi scolastici e dopo-scolastici di recupero, consulenza, assistenza, informazione, orientamento per bambini, ragazzi, insegnati e genitori;
  • servizi di consultazione per la terza età e centri socio-culturali per anziani;
  • organizzare centri di valutazione psicodiagnostica e consulenza per l’orientamento scolastico e professionale;
  • organizzare e realizzare programmi di ricerca e formazione, anche attraverso l’inserimento di personale in tirocinio, convegni, pubblicazioni, attività editoriali, con esclusione della pubblicazione di stampa quotidiana di informazione, interventi di sensibilizzazione nella promozione della salute e del benessere della comunità.

2. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
3. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.
4. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545 septies c.c..

TITOLO III – SOCI COOPERATORI

Art. 5
1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.
2. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente contribuire al raggiungimento dei fini sociali.
3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l’attività economica della cooperativa. L’ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite di soci di cui all’art. 2522, comma 1 del codice civile.
4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell’attività, sono identiche o affini all’impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6
1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all’Organo amministrativo che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  • l’indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
  • i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
  • l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
  • l’entità della quota che si intende sottoscrivere;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;
  • la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  • la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L’Organo amministrativo potrà richiedere all’aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.
4. L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.
6. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7
1. I conferimento dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di 25,00.
2. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8
1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l’autorizzazione dell’Organo amministrativo.
2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.
3. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9
1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

  • del capitale sottoscritto;
  • della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  • del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.
2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10
1. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all’amministrazione deve farne richiesta scritta all’organo amministrativo, il quale determinerà la data d’inizio della consultazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.
4. La consultazione può svolgersi durante l’orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività.
5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11
1. La qualità di socio si perde:
– per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
– per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12
1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  • che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  • che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
4. Spetta all’Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
6. Il recesso non può essere parziale.

Art. 13
1. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  • che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  • che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  • che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  • che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
3. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14
1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso esclusivamente del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24.6, lett.c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545 quinquies, comma 3, c.c..
3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell’art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 15
1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
3. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.
4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 14.
5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.
6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 14.

Art. 16
1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
2. I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 13.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto.
5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV – SOCI VOLONTARI

Art. 17
1. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
  • indicazione della propria attività di lavoro;
  • dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
  • precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

3. Sull’accettazione della domanda è competente a decidere l’Organo amministrativo, che provvede all’annotazione nell’apposita sezione del libro dei soci.
4. In ogni caso l’ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l’attività di lavoro da questi prestata.
5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l’obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.
6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V – SOCI SOVVENTORI

Art. 18
1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all’art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell’oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L’ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo dei soci di cui all’art. 2522, comma 1 del codice civile.

Art. 19
1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di 25,00 ciascuna.

Art. 20
1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21
1. L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci, che devono stabilire:

  • l’importo complessivo dell’emissione;
  • l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
  • il termine minimo di durata del conferimento;
  • i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
  • i diritti patrimoniali in caso di recesso.

2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.
3. Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 22
1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23
1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;
    2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  • dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  • dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;
  • dalla riserva straordinaria;
  • da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 24
1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all’attività svolta dai soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  • a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  • a Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  • ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
  • ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25
1. L’attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell’Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

TITOLO VII – DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA’

Art. 26
1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
2. I ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • la nomina dell’Organo amministrativo;
  • la nomina nei casi previsti dall’art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
  • le modificazioni dell’atto costitutivo;
  • la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  • l’autorizzazione, su proposta motivata dagli amministratori, dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
  • la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
  • la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.
4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 27
1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare.
2. Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.
3. La risposta deve contenere un’approvazione o un diniego.
4. La mancanza di riposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
5. L’organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

  • soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
  • la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
  • eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

6. Le decisioni dei soci adottate ai densi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei cosi.
7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l’espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28
1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell’adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all’argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.
3. L’organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci o revisore, se nominati, indicando:

  • i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
  • la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
  • eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
5. I documenti pervenuti alla società e recanti l’espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29
1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall’art. 21.2 se socio sovventore oppure dall’art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.
2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30
1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
2. L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell’ambito del territorio italiano.
3. L’assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo di telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita; nell’avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui alle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.
5. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31
1. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32
1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
3. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso è necessario che:

  • sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • vengano indicati nell’avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33
1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.
4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all’art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.
5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34
1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE

Art. 35
1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.
3. L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
4. I componenti dell’Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all’atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36
1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione per le materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Gli Amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi forniti dalla Cooperativa, protratto istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l’ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37
1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare.
3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell’adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto consenso.
4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.
5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38
1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
3. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39
1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 c.c..
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
3. In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40
1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41
1. L’Amministratori unico o il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L’Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.
3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
5. L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciale procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42
1. Quando obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.
3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 43
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall’art. 2409 ter c.c.. Esso inoltre vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 44
1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell’art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l’atto di nomina non contenga un’espressa disciplina in materia, le norme di cui agli atricoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45
1. La cooperativa si scioglie:

  • per il decorso del termine;
  • per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
  • per la perdita del capitale sociale;
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
  • per deliberazione dell’assemblea.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
3. L’Assemblea straordinaria eventualmente convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

  • il numero dei liquidatori;
  • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  • a chi spetta la rappresentanza della società;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  • gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art. 46
1. In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47
1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto disciplinare i rapporto tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 48
1. La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:

  • è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49
1. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “Disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.